Il 21 dicembre su invito del Presidente Francesco Giuzio siamo stati auditi dalla seconda Commissione del Comune di Potenza.
L’incontro è stato introdotto dal Presidente che ci ha subito dato la parola.
Nei nostri interventi, dopo avere fatto un brevissimo riferimento all’origine del caso Macchia Giocoli, ci siamo soffermati sulla sentenza della Corte d’Appello (n.191/2006) che ha chiuso il procedimento in sede civile.
Abbiamo letto dalle conclusioni della sentenza la seguente frase:
“In sintesi, non ravvisandosi alcuna responsabilità delle cooperative la condanna al risarcimento dei danni in favore del Giocoli va confermata soltanto a carico del Comune di Potenza, il che assorbe l’esame delle reciproche domande di rivalsa proposte da detta amministrazione e dalle cooperative.”
Il Comune, in quanto unico responsabile, è stato condannato al risarcimento dei danni per aver causato l’impossibilità di utilizzare il terreno irrimediabilmente trasformato.
La Corte d’Appello, rispondendo ad una delle richieste dell’Ente locale, ha stabilito che il Comune non può rivalersi nei confronti delle cooperative.
I cittadini sono stati pertanto considerati terzi in buona fede avendo costruito i loro manufatti sui terreni loro assegnati dal Comune e con risorse economiche proprie.
L’inerzia, l’inefficienza e gli errori dell’amministrazione locale hanno determinato la complessa vicenda. Il Comune ha la responsabilità di aver individuato un’area agricola per il piano costruttivo per un intervento di edilizia popolare convenzionata, della lottizzazione di un terreno di proprietà privata, dell’assegnazione dei lotti alle cooperative e del rilascio delle licenze edilizie.
Le Convenzioni indicavano gli impegni che le parti si assumevano, impegni che le cooperative hanno portato a termine mentre il Comune non solo non seguiva una corretta procedura espropriativa non ha mai notificato l’indennità di esproprio ai legittimi proprietari dei terreni.
Solo dopo la sentenza 191 del 2006, il Comune con un atto di transazione del 9 novembre 2007 ha acquisito la proprietà del terreno nelle condizioni di fatto e di diritto su cui si trovavano.
Il Comune dichiarava quindi chiuso l’iter di acquisizione del suolo sul quale insistono i fabbricati e lo perfezionava con il Decreto di espropriazione per pubblica utilità del 12 febbraio 2008, rep.33, debitamente registrato e trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Potenza in data 22 febbraio 2008 al n.1957 di formalità.
Abbiamo inoltre chiarito che la procedura dell’accessione invertita, avviata dal proprietario del terreno si è conclusa con il risarcimento del danno, non può essere esercitata una seconda volta proprio perché nessun ulteriore danno è stato prodotto dopo il 2006.
In conclusione abbiamo puntualizzato che il Comune è proprietario del terreno mentre gli ex Soci delle Cooperative sono titolari della proprietà superficiaria almeno per la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di acquisizione dei lotti sul quale insistono i fabbricati.
Infine abbiamo fatto presente che con l’emanazione del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazioni) i cittadini di Macchia Giocoli possono ottenere la trasformazione del diritto superficiario in piena proprietà ai sensi dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448.
I Consiglieri presenti in Commissione hanno dato luogo ad un dibattito serio e puntuale sull’argomento Macchia Giocoli ipotizzando anche un percorso risolutivo del caso.
Chiaramente si sono detti tutti impegnati a trovare una soluzione che sia rispettosa delle attese dei cittadini ma che sia nella piena legalità.
La Commissione è impegnata a continuare nelle prossime sedute a mantenere all’ordine del giorno la questione Macchia Giocoli acquisendo nuova documentazione e nuovi elementi conoscitivi con audizioni che potrebbero interessare i funzionari che seguono il problema ma anche con un diretto coinvolgimento del Sindaco.
È stato anche precisato, da parte di qualche consigliere, che il Sindaco è impegnato su questa vicenda a cercare una soluzione possibile.
Pasquale Laurenzana
Luciano Liscio
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