Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti indicando, ai fini della translatio judicii, il giudice ordinario dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm..
Leggi il testo integrale del ricorso 482/2015.
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