“LA GRANDE FICTION DI
POTENZA “
serie di una disputa lunga
30 anni
Titolo
“ESSERE CITTADINO ALLA
PARI E’ UN MIO DIRITTO”
Interpreti:
Eredi GIOCOLI
Proprietari PERGOLA
Amministrazione Comunale
POTENZA
Politi, Dirigenti,
Tecnici, Impiegati, Uscieri
PREMESSA:
Inizio anni 80, i soci di
un consorzio di Cooperative chiesero l’assegnazione di un suolo su cui edificare
la propria abitazione appellandosi alla legge per i terremotati.
Gli uffici preposti,
ovvero i tecnici che si occupavano dello studio e del progetto relativo al piano regolatore per lo sviluppo e
l’espansione della città, pensarono bene di togliere dello spazio AGRICOLO a
grandi proprietari terrieri (Giocoli e Pergola).
In questo modo crearono
l’area divisa in lotti da assegnare alle singole cooperative, imponendo tutti i
vincoli che un planovolumetrico deve avere per dare una direttiva sulle
costruzioni e sull’urbanizzazione tra cui determinazione sulle superfici degli
alloggi (economici e popolari), volumetria max sfruttabile in base alla
superficie del lotto, osservanza molto restrittiva degli indici di costruzione.
Il nuovo quartiere era
stato progettato ma senza i servizi necessari per una buona vivibilità.
A questo punto, senza
arrecare pretese sulla zona della città preferita, pur di realizzare il sogno
di costruirsi una casa, i soci accettarono di essere confinati in quella zona della
periferia cittadina del tutto scomoda, sia a livello urbanistico sia per
esposizione (zona completamente a Nord
del territorio Comunale, dove l’inverno arriva 5 giorni prima rispetto al resto
della città).
Di seguito c’è il
riassunto delle puntate andate in onda in questi 30 anni e più, di storia:
In data 28 luglio 1981 la Giunta Comunale con delibera n. 977, ha proceduto
alla individuazione nelle aree dei comparti (C8 – C/9 – C/10) per la
realizzazione del programma costruttivo straordinario per i terremotati, la
procedura seguita era quella, semplificata e di urgenza, prevista dalla Legge
219/81;
In data 2 settembre 1981 la Regione Basilicata con
D.P.G.R. n. 1621 approvò il programma per la realizzazione degli interventi
limitatamente alle aree dei 354 alloggi a Malvaccaro comparto C/8-1 non
pronunciandosi in merito agli altri comparti compreso quello delle cooperative
in quanto la “procedura d’urgenza”,
poteva essere applicata solo per i terremotati e quindi per i 354 alloggi;
DOMANDA:
PERCHE’
LA REGIONE IGNORO’ DEL TUTTO LE COOPERATIVE? FORSE I SOCI NON ERANO TERREMOTATI
COME GLI ALTRI?
In data 23 settembre 1983 il Consiglio
Comunale con delibera n. 678, confermando la volontà già manifestata con la
citata deliberazione n. 977/1981 localizzava nel comparto “C9/1” ai sensi
dell’art. 51 Legge 865/71 un programma di edilizia economica e popolare – la Giunta
Comunale ha proceduto a localizzare nelle aree C/9 i programmi costruttivi
delle Cooperative;
In data 28 novembre 1983 fu sottoscritta una scrittura privata tra l’avv.
Raffaele De Bonis in qualità di incaricato dei proprietari dei terreni e il
rag. Giuseppe Pugliese in nome e per conto delle cooperative che prevedeva a
tacitazione di ogni pretesa per indennità, danni e quant’altro spettandogli a
qualsiasi titolo, la somma di Lire 21.000 al mq.;
DOMANDA:
I SIGN.
GOVERNATORI COMUNALI NON INTERVENNERO IN QUESTA TRATTATIVA?
NON
SPETTAVA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSEGNARE I SUOLI?
In data 27 dicembre 1984 il Consiglio Comunale con delibera n. 984 disponeva:
- di adottare la variante al planovolumetrico del Comparto “C9/1 – località Malvaccaro, come da progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell’art.17 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
In data 27 dicembre 1984 il Consiglio Comunale con delibera n. 985 disponeva:
- l’assegnazione dei lotti a n.16 Cooperative Edilizie, risultante in possesso dei prescritti requisiti ( Lucania – AZ 10 – La Capanna - Pierluigi Nervi – Solarium – Regione – Casabella – Tonale 457 – Tonale Casmez 24 – Tonale Casmez 16 - L’avvenire – Parco Giustiniana – Ministero P.T. (lotti 3) in conformità del Plano-Volumetrico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in variante al PIANO DI LOCALIZZAZIONE nel Comparto C/9 di località Malvaccaro previo parere espresso dallo stesso ufficio tecnico in merito alle assegnazioni dei lotti;
- delegava la Giunta Comunale ad approvare le convenzioni da stipulare con i singoli assegnatari come da schema già approvato dal Consiglio Comunale con la esclusione della delega all’esproprio;
- Delegava la Giunta ad approvare tutti gli atti relativi alle operazioni di espropriazione e ciò solo nel caso in cui il proprietario dei terreni, formalmente interpellato, non intendeva stipulare il “concordato per la messa a disposizione delle aree” come da schema già approvato dal Consiglio Comunale;
In data 21 febbraio 1985 con nota a firma del Sindaco Fierro veniva
notificata la suindicata deliberazione;
In data 28 marzo 1985 furono redatti gli stati di consistenza dei terreni
da occupare per la realizzazione dei fabbricati;
In data 26 aprile 1985 venivano stipulate, in
conformità allo schema approvato con deliberazione
di Giunta Municipale n. 458 del 17 marzo 1979, successivamente ratificata dal
Consiglio Comunale, le convenzioni aventi ad oggetto l’assegnazione delle aree
alle cooperative con diritto di superficie e nel successivo mese di maggio (8
maggio 1985) il sindaco Fierro rilasciava alle medesime cooperative la
Concessione Edilizia;
In data 28 maggio 1985 il Presidente della Giunta Regionale Avv. AZZARA’,
ha emesso i decreti
di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dei
fabbricati, autorizzando le cooperative ad occupare i terreni in
nome e per conto del Comune di Potenza, in virtù dei quali, esperite le
procedure di pubblicazione e notificazione previste per legge, nell’ottobre del 1985
venivano intrapresi i lavori dandone contestualmente comunicazione
all’amministrazione comunale;
Sulla base delle Concessioni
Edilizie le Cooperative appaltarono e avviarono i lavori per la costruzione del
programma edilizio;
L’inizio dei lavori, gioia
per i 138 soci delle cooperative, determinava, però la reazione dei proprietari
dei terreni interessati. Fu da loro presentato ricorso avverso la procedura
espropriativa, evidenziando, che le aree individuate nel comparto C/9 per gli
interventi di edilizia economica e popolare non ricadevano come richiesto dalla
norma tra quelle residenziali, bensì tra quelle agricole del PRG vigente;
A seguito del suindicato ricorso e della denuncia
con esposto alla Magistratura del consigliere Belmonte, il Pretore
GUBITOSI del Tribunale di Potenza ordinava in
data 9 aprile 1986 il sequestro
di tutti i cantieri avviati e gli immobili in corso di costruzione;
ED E’
PROPRIO QUI INIZIANO GLI SCONTRI NELLE STANZE DI UN TRIBUNALE.
Nel
frattempo Il Consiglio Comunale con delibera n. 13 del16 aprile 1986, adottò la
variante al Piano Regolatore in vigore dal 1971, con mutamento della
destinazione da zona “N” Agricola a zona residenziale del comparto C9-1 e
con successiva delibera n. 1326 dell’8
novembre 1986, rigettate le opposizioni presentate, la variante stessa veniva
approvata;
Sulla
base della suindicata variante il Pretore Gubitosi con sentenza n. 67 del 20
gennaio 1987 assolse tutti e dispone il dissequestro dei cantieri edili che
veniva eseguito in data 4 marzo 1987;
FORSE SI CERCO’
DI PORRE RIMEDIO A QUELLO CHE SI PROSPETTAVA ESSERE UN GRANDE ERRORE..!!
-MA-
Il fermo dei
cantieri causò un danno economico medio per ogni singolo socio pari a £.
18.000.000 e i lavori ripresero materialmente nel mese di gennaio 1988 ed
ultimati nell’anno 1989;
Il Consiglio Comunale con delibera n.
59 del 4 maggio 1989 disponeva;
- di avviare le procedure necessarie relative alle notifiche, ai sensi di legge, delle convenzioni già stipulate con le Cooperative scaturite dall’approvazione definitiva del progetto planocolumetrico;
- di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere alla Regione gli atti necessari a che la stessa emetta il decreto dell’indennità provvisoria così come richiesto, peraltro, dalle cooperative delegate, affinchè si concretizzi la cessione bonaria mediante la accettazione delle indennità determinate dalla Regione e offerte agli esproprianti.
Il Consiglio Comunale con delibera n.
35 del 18 aprile 1989 resa esecutiva
dalla S.P.C. ha approvato definitivamente il progetto planovolumetrico del
Comparto C/9-1;
Il Consiglio Comunale con delibera n.
89 del 4 luglio 1989 disponeva;
- di modificare il penultimo comma della delibera n. 985 del C.C. adottata in data 27/12/1984, sostituendo alle parole”con la esclusione della delega all’esproprio” la frase “inclusa la delega all’esproprio”, dovendosi, peraltro, provvedere alle modifiche delle concenzioni come stabilito dal C.C. con provvedimento n. 59 del 4/05/1989;
- Confermare il contenuto della delibera del C.C. n. 678/1983 nella parte che riguarda la delega concessa alle cooperative edilizie a norma dell’art.60 della legge 865/1971 per consentire alle stesse la prosecuzione dell’iter intrapreso e il compimento delle espropriazioni con l’ottenimento di autorizzazione alla occupazione definitiva in nome e per conto di questo Comune;
In data 30 aprile 1990 fu stipulato l’atto integrativo alla Convenzione per
l’assegnazione di area con diritto di superficie;
ERA QUASI
FATTA
MA QUALCOSA
NON HA FUNZIONATO
COSA? PERCHE’?
Con sentenza n. 1178/1999 il Consiglio
di Stato ha accolto l’appello
proposto dagli ex proprietari Giocoli ed ha
annullato gli atti relativi alla localizzazione delle aree , nonché
quelli che avevano autorizzato l’occupazione di urgenza;
Che
la vertenza giudiziaria è stata decisa dal Tribunale di Potenza, Sezione
Stralcio, con sentenza n. 156 /2002 del 25 maggio 2002, con condanna del Comune
in solido con le Cooperative edilizie al risarcimento
del danno per l’occupazione illegittima delle aree quantificato in €
5.887.769,39 oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati al marzo 2002;
Dopo l’emanazione della sentenza sopra citata si sono susseguiti
numerosi incontri con il Sig. Sindaco e gli uffici comunali tecnico e legale
rappresentati dall’Ing. Robilotta e l’avv. Matera, al fine di esaminare la
possibilità di una soluzione transattiva dell’intera vicenda, nell’interesse di
tutti, tale ipotesi transattiva di cui
al verbale sottoscritto il 17 febbraio 2005 nella sede comunale di piazza
Matteotti prevedeva : il 65% in capo al
Comune e il 35% in capo alle Cooperative a condizione che tutti dovevano
accettare e pertanto no ha sortito effetto favorevole;
Che il Comune di Potenza avverso la
sentenza n. 156/2002 ha proposto ricorso presso la Corte di Appello del
Tribunale di Potenza;
Che la Corte di Appello del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 191/2006, depositata il 19 ottobre 2006, ha deciso, al punto
8 del dispositivo: “rigetta ogni domanda
proposta contro le cooperative appelanti nonché contro i soci assegnatari dei
relativi alloggi, dichiarando assorbite le domande da costoro spiegate nei
confronti del Comune di Potenza” ed al punto 9 del dispositivo: “dichiarava che la somma cui è stato
condannato il Comune di Potenza al capo 2 della sentenza gravata è da
intendersi anziché di € 5.887.769,36, nell’esatto importo di € 5.546.960,17”; ed ha altresì
condannato il Comune di Potenza, in qualità di unico responsabile, al pagamento
dell’intera somma € 5.546.960,17”
oltre rivalutazione, interessi legali ed altre spese;
Che
detta sentenza, notificata in forma esecutiva il 17 novembre 2006, è passata in cosa giudicata per mancata
impugnazione nei termini di legge da parte;
IL
TRIBUNALE HA INDICATO L’AMMINISTRAZIONE, IN TUTTI I SUOI UFFICI, C O L P E V O L E.
IL
COMUNE E’ STATO PERCIO’ CONDANNATO A PAGARE
Con
Determinazione Dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 è stata acquisita al Patrimonio Indisponibile
del Comune di Potenza la superficie complessiva di mq. 35.041 con passaggio
della proprietà in favore del Comune di Potenza avvenuta in data 9 novembre
2007 per l’importo complessivo di €
6.393.847,44 quietanzati a favore dei Giocoli dal 30 giugno 2004 al 3
dicembre 2007;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 26
maggio 2011 è stato disposto:
1. di conservare al patrimonio comunale le aree ospitanti le
urbanizzazioni primarie e, eventualmente, quelle previste per le urbanizzazioni
secondarie dei rioni Murate e Macchia Giocoli;
2. di cedere onerosamente alle cooperative edilizie citate in
premessa o, in mancanza, ai soci assegnatari, i lotti fondiari sui quali
sorgono i fabbricati da loro realizzati nei predetti rioni, secondo le seguenti
modalità:
a) il lotto fondiario da cedere in vendita ad ognuna delle
cooperative o, in mancanza, ai soci assegnatari, è quello identificabile nel
lotto edilizio riveniente dalla Concessione Edilizia legittimamente rilasciata
per ciascun fabbricato realizzato;
b) il valore del terreno del singolo lotto fondiario dovrà
essere determinato e certificato, per quanto riguarda la congruità, dall’U.D.
competente o da altro soggetto terzo abilitato;
c) il valore del terreno del singolo lotto fondiario sarà
determinato calcolando e sommando:
-
il valore di mercato,
aggiornato all’attualità, fissato dalle sentenze in modo generico per tutto il
terreno rientrato nella proprietà comunale;
-
il valore dei diritti
urbanistici equivalenti, ab origine, al terreno che resterà nella proprietà
comunale, da considerarsi trasferiti, in ognuno dei lotti fondiari, in
proporzione alla cubatura effettivamente ivi realizzata, al fine di legittimare
la congruità urbanistica;
d) ogni altro onere previsto dalla legge sarà ripartito secondo
le norme vigenti;
e) nel caso in cui uno o più soggetti titolari all’acquisto non
dovessero convenire nella compravendita entro i termini stabiliti con
provvedimento amministrativo della U.D. competente, l’Amministrazione comunale,
in qualità di proprietario, per accessione, anche degli alloggi costruiti sui
suoli acquisiti, si riserverà di esercitare tutti i relativi diritti ai sensi
degli artt. 934 e 936 del c.c.
GLI ABITANTI DI QUESTO QUARTIERE SONO PARTE
INTEGRANTE DELLA CITTA’ DI POTENZA E, ANCHE SE CONFINATI IN UNA ZONA
ESTREMAMENTE PERIFERICA E SENZA SERVIZI ESSENZIALI (SALUMERIA, UFFICIO POSTALE,
FARMACIA, ECC.), NON AVEVANO FATTO GIOITO PER LA CONDANNA INFLITTA AL COMUNE MA
HANNO SEMPRE ASSERITO DI VOLER PAGARE QUESTO PEZZO DI TERRA NELLA GIUSTA MISURA E AD UN PREZZO EQUO.
IN MOLTI AVEVANO VERSATO NELLE PROPRIE CASSE UNA
CIFRA STABILITA NEL LONTANO 1986, ALTRI HANNO PURTROPPO SUBITO TRUFFE DA PARTE
DI UN AVVENTATO PRESIDENTE PERDENDO LE CIFRE CORRISPOSTE (ORA E’ COME SE SI
TROVASSERO A DOVER PAGARE UNA SECONDA VOLTA).
ORA CI CHIEDIAMO COME MAI, DOPO LA CONDANNA
DECISA IN 20 ANNI DI PROCESSI, IN SOLI 3 MESI E’ STATO TUTTO COMPLETAMENTE
RIBALTATO, E TUTTO A DANNO DEI SOCI?
Che detta delibera n. 121/2011 è stata impugnata per l’annullamento davanti al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata;
Che
il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Basilicata, con sentenza n. 424 del 5 aprile 2012, depositata il 24
settembre 2012, ha
accolto il ricorso;
Che il Comune di Potenza in data 13
novembre 2012 ha ricorso in appello al Consiglio di Stato per
sospendere in via cautelare, gli effetti della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale per la
Basilicata impugnata n. 424/2012;
Che con
sentenza n. 01883/2014 REG.PROV.COLL. del 17 dicembre 2013 depositata in data
16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di annullamento
della citata delibera n. 121/2011.
L’Amministrazione
Comunale non può mettere a ruolo niente in quanto non sussistendo alcun credito
da azionare, dal momento che la
Corte di Appello di Potenza, con le note sentenze divenute
definitive, ha condannato unicamente il Comune alla corresponsione delle somme
in favore degli ex proprietari dei terreni, e in senso tecnico, non esiste
alcuna possibilità di “recupero”.
Ma
a norma dell’art. 934 del c.c. il Comune può essere considerato proprietario,
per accessione, anche degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti e può
esercitare tutti i diritti spettanti al proprietario, quali ( alienare gli
alloggi, intentare azioni per ottenere disponibilità degli stessi ecc.), naturalmente a norma dell’art. 936 c.c.
il comune è tenuto a corrispondere, in favore dei soggetti che hanno costruiti
i fabbricati sui terreni non propri, il valore dei materiali e della mano
d’opera, ovvero, a scelta, l’aumento di valore apportato al fondo.
DOMANDE:
-
COME
E’ POSSIBILE CHE ORA IL COMUNE SIA DIVENTATO PROPRIETARIO E POSSA ESERCITARE IL
DIRITTO DI PROPRIETA’?
-
DOVE
SONO I DOCUMENTI CHE COMPROVANO TALE ATTO?
-
NELLA
SENTENZA D’APPELLO DOVE IL COMUNE VENIVA CONDANNATO, I PROPRIETARI NON USARONO
LA FORMULA CHE RINUNCIAVANO ALLA PROPRIETA’?
-
OGGI
IL COMUNE CHIEDE IL PAGAMENTO DI DETTI SUOLI AL PREZZO CORRENTE COME MAI DECIDE
DI CORRISPONDERE IL PREZZO DEGLI IMMOBILI AL MOMENTO DELLA STIPULA CONTRATTUALE
CON LE IMPRESE COSTRUTTRICI A CHI NON ADERISCE AL PAGAMENTO, E NON IL VALORE
CORRENTE DI MERCATO COSI’ COME PER I SUOLI?
-
COME
MAI QUEI SUOLI CHE 30 ANNI FA ERANO AGRICOLI E QUINDI LIMITATI NELLE
VOLUMETRIE, OGGI SONO EDIFICABILI CON INDICI MOLTO ALTI?
-
SECONDO
QUALI CRITERI SI POSSONO OGGI VALUTARE I VALORI DI QUEI SUOLI ASSEGNATI IN
VIRTU’ DI UNA LEGGE PER TERREMOTATI DI CIRCA 30 FA?
-
PERCHE’
LE COOPERATIVE DEVONO PAGARE PIU’ DI QUANTO ASSEGNATO LORO E NON SOLO LE AREE
SU CUI POGGIA OGNI SINGOLO FABBRICATO (AREE DI SEDIME)?
-
PERCHE’
I SOCI DI COOPERATIVE NON DEVONO AVERE GLI STESSI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI
DELLO STESSO COMUNE?
-
COME
MAI QUESTA FICTION E’ INIZIATA CON UNA LONTANA CAMPAGNA ELETTORALE E CONTINUA OGGI CON LO STESSO TIPO DI CAMPAGNA
ELETTORALE?
-
CHI
E COME METTERA’ LA PAROLE FINE A QUESTA DIATRIBA?
UNA CONSIDERAZIONE:
IL COMUNE HA PAGATO PERCHE’ RICONOSCIUTO
COLPEVOLE IN QUESTA STORIA, CORISPONDENDO AI PROPRIETARI QUELLA CIFRA STABILITA
DALLA C.A., QUEL DENARO E’ PARTE DELLE TASSE CHE ANCHE I SOCI DI QUESTE
COOPERATIVE HANNO CORRISPOSTO ALL’AMMINISTRAZIONE, QUINDI DENARO PUBBLICO.
RIPAGHIAMO UN BENE PER LA SECONDA VOLTA?
E I DANNI PROVOCATI AI SOCI IN QUESTI 30 ANNI CHI DOVREBBE PAGARLI?
proporrei di far interessare della cosa striscia la notizia o le iene in modo da far emergere lo schifo a livello nazionale.
RispondiEliminagrazie