15 maggio, 2014

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO DA PASQUALE LAURENZANA.



“LA GRANDE FICTION DI POTENZA “
serie di una disputa lunga 30 anni

Titolo
“ESSERE CITTADINO ALLA PARI E’ UN MIO DIRITTO”

Interpreti:

Eredi GIOCOLI
Proprietari PERGOLA
Amministrazione Comunale POTENZA
Politi, Dirigenti, Tecnici, Impiegati, Uscieri
I “poveretti”  Soci delle 10 Cooperative

PREMESSA:

Inizio anni 80, i soci di un consorzio di Cooperative chiesero l’assegnazione di un suolo su cui edificare la propria abitazione appellandosi alla legge per i terremotati.
Gli uffici preposti, ovvero i tecnici che si occupavano dello studio e del progetto  relativo al piano regolatore per lo sviluppo e l’espansione della città, pensarono bene di togliere dello spazio AGRICOLO a grandi proprietari terrieri (Giocoli e Pergola).
In questo modo crearono l’area divisa in lotti da assegnare alle singole cooperative, imponendo tutti i vincoli che un planovolumetrico deve avere per dare una direttiva sulle costruzioni e sull’urbanizzazione tra cui determinazione sulle superfici degli alloggi (economici e popolari), volumetria max sfruttabile in base alla superficie del lotto, osservanza molto restrittiva degli indici di costruzione.
Il nuovo quartiere era stato progettato ma senza i servizi necessari per una buona vivibilità.

A questo punto, senza arrecare pretese sulla zona della città preferita, pur di realizzare il sogno di costruirsi una casa, i soci accettarono di essere confinati in quella zona della periferia cittadina del tutto scomoda, sia a livello urbanistico sia per esposizione  (zona completamente a Nord del territorio Comunale, dove l’inverno arriva 5 giorni prima rispetto al resto della città).

Di seguito c’è il riassunto delle puntate andate in onda in questi 30 anni e più, di storia:

In data 28 luglio 1981 la Giunta Comunale con delibera n. 977, ha proceduto alla individuazione nelle aree dei comparti (C8 – C/9 – C/10) per la realizzazione del programma costruttivo straordinario per i terremotati, la procedura seguita era quella, semplificata e di urgenza, prevista dalla Legge 219/81;

In data 2 settembre 1981 la Regione Basilicata con D.P.G.R. n. 1621 approvò il programma per la realizzazione degli interventi limitatamente alle aree dei 354 alloggi a Malvaccaro comparto C/8-1 non pronunciandosi in merito agli altri comparti compreso quello delle cooperative in quanto  la “procedura d’urgenza”, poteva essere applicata solo per i terremotati e quindi per i 354 alloggi;

DOMANDA:
PERCHE’ LA REGIONE IGNORO’ DEL TUTTO LE COOPERATIVE? FORSE I SOCI NON ERANO TERREMOTATI COME GLI ALTRI?

In data 23 settembre 1983  il Consiglio Comunale con delibera n. 678, confermando la volontà già manifestata con la citata deliberazione n. 977/1981 localizzava nel comparto “C9/1” ai sensi dell’art. 51 Legge 865/71 un programma di edilizia economica e popolare – la Giunta Comunale ha proceduto a localizzare nelle aree C/9 i programmi costruttivi delle Cooperative;

In data 28 novembre 1983 fu sottoscritta una scrittura privata tra l’avv. Raffaele De Bonis in qualità di incaricato dei proprietari dei terreni e il rag. Giuseppe Pugliese in nome e per conto delle cooperative che prevedeva a tacitazione di ogni pretesa per indennità, danni e quant’altro spettandogli a qualsiasi titolo, la somma di Lire 21.000 al mq.;

DOMANDA:
I SIGN. GOVERNATORI COMUNALI NON INTERVENNERO IN QUESTA TRATTATIVA?
NON SPETTAVA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSEGNARE I SUOLI?

In data 27 dicembre 1984 il Consiglio Comunale con delibera n. 984 disponeva:
  • di adottare la variante al planovolumetrico del Comparto “C9/1 – località Malvaccaro, come da progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell’art.17 della legge 6 agosto 1967 n. 765;

In data 27 dicembre 1984 il Consiglio Comunale con delibera n. 985 disponeva:
  • l’assegnazione dei lotti a n.16 Cooperative Edilizie, risultante in possesso dei prescritti requisiti ( Lucania – AZ 10 – La Capanna - Pierluigi Nervi – Solarium – Regione – Casabella – Tonale 457 – Tonale Casmez 24 – Tonale Casmez 16 - L’avvenire  – Parco Giustiniana – Ministero P.T. (lotti 3) in conformità del Plano-Volumetrico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in variante al PIANO DI LOCALIZZAZIONE nel Comparto C/9 di località Malvaccaro previo parere espresso dallo stesso ufficio tecnico in merito alle assegnazioni dei lotti;
  • delegava la Giunta Comunale ad approvare le convenzioni da stipulare con i singoli assegnatari come da schema già approvato dal Consiglio Comunale con la esclusione della delega all’esproprio;
  • Delegava la Giunta ad approvare tutti gli atti relativi alle operazioni di espropriazione e ciò solo nel caso in cui il proprietario dei terreni, formalmente interpellato, non intendeva stipulare il “concordato per la messa a disposizione delle aree” come da schema già approvato dal Consiglio Comunale;


In data 21 febbraio 1985 con nota a firma del Sindaco Fierro veniva notificata la suindicata deliberazione;

In data 28 marzo 1985 furono redatti gli stati di consistenza dei terreni da occupare per la realizzazione dei fabbricati;

In data 26 aprile 1985 venivano stipulate, in conformità allo schema approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 458 del 17 marzo 1979, successivamente ratificata dal Consiglio Comunale, le convenzioni aventi ad oggetto l’assegnazione delle aree alle cooperative con diritto di superficie e nel successivo mese di maggio (8 maggio 1985) il sindaco Fierro rilasciava alle medesime cooperative la Concessione Edilizia;


In data 28 maggio 1985 il Presidente della Giunta Regionale Avv. AZZARA’, ha emesso i decreti di occupazione d’urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dei fabbricati, autorizzando le cooperative ad occupare i terreni in nome e per conto del Comune di Potenza, in virtù dei quali, esperite le procedure di pubblicazione e notificazione previste per legge, nell’ottobre del 1985 venivano intrapresi i lavori dandone contestualmente comunicazione all’amministrazione comunale;

Sulla base delle Concessioni Edilizie le Cooperative appaltarono e avviarono i lavori per la costruzione del programma edilizio;

L’inizio dei lavori, gioia per i 138 soci delle cooperative, determinava, però la reazione dei proprietari dei terreni interessati. Fu da loro presentato ricorso avverso la procedura espropriativa, evidenziando, che le aree individuate nel comparto C/9 per gli interventi di edilizia economica e popolare non ricadevano come richiesto dalla norma tra quelle residenziali, bensì tra quelle agricole del PRG vigente;

A seguito del suindicato ricorso e della denuncia con esposto alla Magistratura del consigliere Belmonte, il Pretore GUBITOSI del Tribunale di Potenza ordinava in data 9  aprile 1986 il sequestro di tutti i cantieri avviati e gli immobili in corso di costruzione;

ED E’ PROPRIO QUI INIZIANO GLI SCONTRI NELLE STANZE DI UN TRIBUNALE.

Nel frattempo Il Consiglio Comunale con delibera n. 13 del16 aprile 1986, adottò la variante al Piano Regolatore in vigore dal 1971, con mutamento della destinazione da zona “N” Agricola a zona residenziale del comparto C9-1 e con  successiva delibera n. 1326 dell’8 novembre 1986, rigettate le opposizioni presentate, la variante stessa veniva approvata;

Sulla base della suindicata variante il Pretore Gubitosi con sentenza n. 67 del 20 gennaio 1987 assolse tutti e dispone il dissequestro dei cantieri edili che veniva eseguito in data 4 marzo 1987;

FORSE SI CERCO’ DI PORRE RIMEDIO A QUELLO CHE SI PROSPETTAVA ESSERE UN GRANDE ERRORE..!!
-MA-

Il fermo dei cantieri causò un danno economico medio per ogni singolo socio pari a £. 18.000.000 e i lavori ripresero materialmente nel mese di gennaio 1988 ed ultimati nell’anno 1989;

Il Consiglio Comunale con delibera n. 59 del 4 maggio 1989 disponeva;
  • di avviare le procedure necessarie relative alle notifiche, ai sensi di legge, delle convenzioni già stipulate con le Cooperative scaturite dall’approvazione definitiva del progetto planocolumetrico;
  • di dare mandato agli Uffici competenti di trasmettere alla Regione gli atti necessari a che la stessa emetta il decreto dell’indennità provvisoria così come richiesto, peraltro, dalle cooperative delegate, affinchè si concretizzi la cessione bonaria mediante la accettazione delle indennità determinate dalla Regione e offerte agli esproprianti.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 18 aprile 1989 resa esecutiva dalla S.P.C. ha approvato definitivamente il progetto planovolumetrico del Comparto C/9-1;

Il Consiglio Comunale con delibera n. 89 del 4 luglio 1989 disponeva;
  • di modificare il penultimo comma della delibera n. 985 del C.C. adottata in data 27/12/1984, sostituendo alle parole”con la esclusione della delega all’esproprio” la frase “inclusa la delega all’esproprio”, dovendosi, peraltro, provvedere alle modifiche delle concenzioni come stabilito dal C.C. con provvedimento n. 59 del 4/05/1989;
  • Confermare il contenuto della delibera  del C.C. n. 678/1983 nella parte che riguarda la delega concessa alle cooperative edilizie a norma dell’art.60 della legge 865/1971 per consentire alle stesse la prosecuzione dell’iter intrapreso e il compimento delle espropriazioni con l’ottenimento di autorizzazione alla occupazione definitiva in nome e per conto di questo Comune;
In data 30 aprile 1990 fu stipulato l’atto integrativo alla Convenzione per l’assegnazione di area con diritto di superficie;

ERA QUASI FATTA
MA QUALCOSA NON HA FUNZIONATO
COSA?   PERCHE’?

Con sentenza n. 1178/1999 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dagli ex proprietari Giocoli ed ha annullato gli atti relativi alla localizzazione delle aree , nonché quelli che avevano autorizzato l’occupazione di urgenza;

Che la vertenza giudiziaria è stata decisa dal Tribunale di Potenza, Sezione Stralcio, con sentenza n. 156 /2002 del 25 maggio 2002, con condanna del Comune in solido con le Cooperative edilizie al risarcimento del danno per l’occupazione illegittima delle aree quantificato in € 5.887.769,39 oltre rivalutazione ed interessi legali calcolati al marzo 2002;

Dopo l’emanazione della sentenza sopra citata si sono susseguiti numerosi incontri con il Sig. Sindaco e gli uffici comunali tecnico e legale rappresentati dall’Ing. Robilotta e l’avv. Matera, al fine di esaminare la possibilità di una soluzione transattiva dell’intera vicenda, nell’interesse di tutti, tale ipotesi transattiva  di cui al verbale sottoscritto il 17 febbraio 2005 nella sede comunale di piazza Matteotti prevedeva :  il 65% in capo al Comune e il 35% in capo alle Cooperative a condizione che tutti dovevano accettare e pertanto no ha sortito effetto favorevole;

Che il Comune di Potenza avverso la sentenza n. 156/2002 ha proposto ricorso presso la Corte di Appello del Tribunale di Potenza;

Che la Corte di Appello del Tribunale di Potenza, con sentenza n. 191/2006, depositata il 19 ottobre 2006, ha deciso, al punto 8 del dispositivo: “rigetta ogni domanda proposta contro le cooperative appelanti nonché contro i soci assegnatari dei relativi alloggi, dichiarando assorbite le domande da costoro spiegate nei confronti del Comune di Potenza” ed al punto 9 del dispositivo: “dichiarava che la somma cui è stato condannato il Comune di Potenza al capo 2 della sentenza gravata è da intendersi anziché di € 5.887.769,36, nell’esatto importo di € 5.546.960,17”; ed ha altresì condannato il Comune di Potenza, in qualità di unico responsabile, al pagamento dell’intera somma € 5.546.960,17” oltre rivalutazione, interessi legali ed altre spese;

Che detta sentenza, notificata in forma esecutiva il 17 novembre  2006, è passata in cosa giudicata per mancata impugnazione nei termini di legge da parte;

IL TRIBUNALE HA INDICATO L’AMMINISTRAZIONE, IN TUTTI I SUOI UFFICI, C O L P E V O L E.
IL COMUNE E’ STATO PERCIO’ CONDANNATO A PAGARE

Con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 12 febbraio 2008 è  stata acquisita al Patrimonio Indisponibile del Comune di Potenza la superficie complessiva di mq. 35.041 con passaggio della proprietà in favore del Comune di Potenza avvenuta in data 9 novembre 2007 per l’importo complessivo di € 6.393.847,44 quietanzati a favore dei Giocoli dal 30 giugno 2004 al 3 dicembre 2007; 

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 26 maggio 2011 è stato disposto:
1.    di conservare al patrimonio comunale le aree ospitanti le urbanizzazioni primarie e, eventualmente, quelle previste per le urbanizzazioni secondarie dei rioni Murate e Macchia Giocoli;
2.    di cedere onerosamente alle cooperative edilizie citate in premessa o, in mancanza, ai soci assegnatari, i lotti fondiari sui quali sorgono i fabbricati da loro realizzati nei predetti rioni, secondo le seguenti modalità:
a)    il lotto fondiario da cedere in vendita ad ognuna delle cooperative o, in mancanza, ai soci assegnatari, è quello identificabile nel lotto edilizio riveniente dalla Concessione Edilizia legittimamente rilasciata per ciascun fabbricato realizzato;
b)    il valore del terreno del singolo lotto fondiario dovrà essere determinato e certificato, per quanto riguarda la congruità, dall’U.D. competente o da altro soggetto terzo abilitato;
c)     il valore del terreno del singolo lotto fondiario sarà determinato calcolando e sommando:
-         il valore di mercato, aggiornato all’attualità, fissato dalle sentenze in modo generico per tutto il terreno rientrato nella proprietà comunale;
-         il valore dei diritti urbanistici equivalenti, ab origine, al terreno che resterà nella proprietà comunale, da considerarsi trasferiti, in ognuno dei lotti fondiari, in proporzione alla cubatura effettivamente ivi realizzata, al fine di legittimare la congruità urbanistica;
d)    ogni altro onere previsto dalla legge sarà ripartito secondo le norme vigenti;
e)    nel caso in cui uno o più soggetti titolari all’acquisto non dovessero convenire nella compravendita entro i termini stabiliti con provvedimento amministrativo della U.D. competente, l’Amministrazione comunale, in qualità di proprietario, per accessione, anche degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti, si riserverà di esercitare tutti i relativi diritti ai sensi degli artt. 934 e 936 del c.c.

GLI ABITANTI DI QUESTO QUARTIERE SONO PARTE INTEGRANTE DELLA CITTA’ DI POTENZA E, ANCHE SE CONFINATI IN UNA ZONA ESTREMAMENTE PERIFERICA E SENZA SERVIZI ESSENZIALI (SALUMERIA, UFFICIO POSTALE, FARMACIA, ECC.), NON AVEVANO FATTO GIOITO PER LA CONDANNA INFLITTA AL COMUNE MA HANNO SEMPRE ASSERITO DI VOLER PAGARE QUESTO PEZZO DI TERRA  NELLA GIUSTA MISURA E AD UN PREZZO EQUO.
IN MOLTI AVEVANO VERSATO NELLE PROPRIE CASSE UNA CIFRA STABILITA NEL LONTANO 1986, ALTRI HANNO PURTROPPO SUBITO TRUFFE DA PARTE DI UN AVVENTATO PRESIDENTE PERDENDO LE CIFRE CORRISPOSTE (ORA E’ COME SE SI TROVASSERO A DOVER PAGARE UNA SECONDA VOLTA).
ORA CI CHIEDIAMO COME MAI, DOPO LA CONDANNA DECISA IN 20 ANNI DI PROCESSI, IN SOLI 3 MESI E’ STATO TUTTO COMPLETAMENTE RIBALTATO, E TUTTO A DANNO DEI SOCI?

Che detta delibera n. 121/2011 è stata impugnata per l’annullamento davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata;

Che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, con sentenza n. 424 del 5 aprile 2012, depositata il 24 settembre 2012, ha accolto il ricorso;

Che il Comune di Potenza in data 13 novembre 2012 ha ricorso in appello al Consiglio di Stato per sospendere in via cautelare, gli effetti della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata impugnata n. 424/2012;

Che con sentenza n. 01883/2014 REG.PROV.COLL. del 17 dicembre 2013 depositata in data 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda di annullamento della citata delibera n. 121/2011.

L’Amministrazione Comunale non può mettere a ruolo niente in quanto non sussistendo alcun credito da azionare, dal momento che la Corte di Appello di Potenza, con le note sentenze divenute definitive, ha condannato unicamente il Comune alla corresponsione delle somme in favore degli ex proprietari dei terreni, e in senso tecnico, non esiste alcuna possibilità di “recupero”.

Ma a norma dell’art. 934 del c.c. il Comune può essere considerato proprietario, per accessione, anche degli alloggi costruiti sui suoli acquisiti e può esercitare tutti i diritti spettanti al proprietario, quali ( alienare gli alloggi, intentare azioni per ottenere disponibilità degli stessi ecc.), naturalmente a norma dell’art. 936 c.c. il comune è tenuto a corrispondere, in favore dei soggetti che hanno costruiti i fabbricati sui terreni non propri, il valore dei materiali e della mano d’opera, ovvero, a scelta, l’aumento di valore apportato al fondo.

DOMANDE:
-          COME E’ POSSIBILE CHE ORA IL COMUNE SIA DIVENTATO PROPRIETARIO E POSSA ESERCITARE IL DIRITTO DI PROPRIETA’?

-          DOVE SONO I DOCUMENTI CHE COMPROVANO TALE ATTO?

-          NELLA SENTENZA D’APPELLO DOVE IL COMUNE VENIVA CONDANNATO, I PROPRIETARI NON USARONO LA FORMULA CHE RINUNCIAVANO ALLA PROPRIETA’?

-          OGGI IL COMUNE CHIEDE IL PAGAMENTO DI DETTI SUOLI AL PREZZO CORRENTE COME MAI DECIDE DI CORRISPONDERE IL PREZZO DEGLI IMMOBILI AL MOMENTO DELLA STIPULA CONTRATTUALE CON LE IMPRESE COSTRUTTRICI A CHI NON ADERISCE AL PAGAMENTO, E NON IL VALORE CORRENTE DI MERCATO COSI’ COME PER I SUOLI?

-          COME MAI QUEI SUOLI CHE 30 ANNI FA ERANO AGRICOLI E QUINDI LIMITATI NELLE VOLUMETRIE, OGGI SONO EDIFICABILI CON INDICI MOLTO ALTI?

-          SECONDO QUALI CRITERI SI POSSONO OGGI VALUTARE I VALORI DI QUEI SUOLI ASSEGNATI IN VIRTU’ DI UNA LEGGE PER TERREMOTATI DI CIRCA 30 FA?

-          PERCHE’ LE COOPERATIVE DEVONO PAGARE PIU’ DI QUANTO ASSEGNATO LORO E NON SOLO LE AREE SU CUI POGGIA OGNI SINGOLO FABBRICATO (AREE DI SEDIME)?

-          PERCHE’ I SOCI DI COOPERATIVE NON DEVONO AVERE GLI STESSI DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI DELLO STESSO COMUNE?

-          COME MAI QUESTA FICTION E’ INIZIATA CON UNA LONTANA CAMPAGNA ELETTORALE  E CONTINUA OGGI CON LO STESSO TIPO DI CAMPAGNA ELETTORALE?

-          CHI E COME METTERA’ LA PAROLE FINE A QUESTA DIATRIBA?

UNA CONSIDERAZIONE:
           
             IL COMUNE HA PAGATO PERCHE’ RICONOSCIUTO COLPEVOLE IN QUESTA STORIA, CORISPONDENDO AI PROPRIETARI QUELLA CIFRA STABILITA DALLA C.A., QUEL DENARO E’ PARTE DELLE TASSE CHE ANCHE I SOCI DI QUESTE COOPERATIVE HANNO CORRISPOSTO ALL’AMMINISTRAZIONE, QUINDI DENARO PUBBLICO.
RIPAGHIAMO UN BENE PER LA SECONDA VOLTA?
E I DANNI PROVOCATI AI SOCI IN QUESTI 30 ANNI CHI DOVREBBE PAGARLI?

1 commento:

  1. proporrei di far interessare della cosa striscia la notizia o le iene in modo da far emergere lo schifo a livello nazionale.
    grazie

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