Che cosa è l'accessione invocata dal Comune di Potenza nella Delibera 121/2011.
Tratto dal Codice Civile:
Sezione II: Dell’accessione, della specificazione, dell’unione e della commistione
Art. 934 Opere fatte sopra o sotto il suolo
Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto
il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto
dagli artt. 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal
Titolo (952 e seguenti) o dalla legge (975-3, 986-2, 1150-5, 1593).
Art. 936 Opere fatte da un terzo con materiali propri
Quando le piantagioni (956), costruzioni od opere sono state fatte da
un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di
ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il
proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore
dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore
recato al fondo (1150). Se il proprietario del fondo domanda che siano
tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte (2933).
Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il
proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni,
costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza
opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede (1147). La
rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui
il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione (2964 e seguenti).
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